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ANIMALI: abbandonare cuccioli di cane davanti ad un canile è reato.

Con una recente pronuncia, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che il reato di abbondono di animali viene commesso anche da chi lascia dei cuccioli davanti ad un canile senza premurarsi che gli stessi vengano effettivamente presi in cura e custodia dalla struttura.

In quel caso, infatti, l’imputato si era difeso sostenendo che l’interesse e la cura mostrata nei confronti dei cuccioli si dovesse desumere proprio dal fatto di aver lasciato i suddetti animaletti davanti alla porta di un canile, luogo deputato a prendersi cura di loro.

La Suprema Corte ha respinto tale tesi specificando che non importa il luogo in cui materialmente vengono lasciati gli animali e a maggior ragione nel caso di cuccioli di cane: si tratta infatti di animali che, già per loro natura, soffrono l’eventuale allontanamento forzato dai propri padroni e che quando sono cuccioli richiedono un livello di cura, attenzione e affetto maggiori.

Il proprietario dei cuccioli, pertanto, è tenuto a verificare che la struttura del canile possa occuparsi di loro e li accetti formalmente, poiché in caso contrario si integra il reato di abbandono di animali.

E’ del tutto evidente che ben più grave sarà la responsabilità di chi gli animali li abbandona in luoghi ancor meno idonei, come può essere una strada.

SUPER BONUS 110%: Può il condomino opporsi ai lavori approvati?

Tematica certamente attuale è quella relativa al c.d. “Super bonus 110%” che fra proroghe e modifiche sta tenendo in ballo numerosi condominii.

Il Tribunale di Firenze ha avuto modo di pronunciarsi di recente sul caso di un condomino che voleva bloccare i lavori già approvati dall’assemblea condominiale perché, giunti al momento dell’installazione dei ponteggi, aveva appreso che la loro collocazione avrebbe ostacolato il suo utilizzo di un passo carraio relativo ad un magazzino di sua proprietà, necessario, peraltro, all’esercizio della sua attività lavorativa.

In questo contesto, il Tribunale di Firenze ha adottato una soluzione che si potrebbe definire “salomonica”, in quanto pur negando al singolo condomino la possibilità di bloccare i lavori già approvati, e preso atto che non vi era altro modo di collocare i ponteggi, ha riconosciuto il dovere per la ditta di provvedere al montaggio degli stessi in modo che si riducesse al minimo l’ingombro per il passaggio carraio e il libero utilizzo dello stesso.

Tale decisione trova il suo fondamento in un bilanciamento dei due distinti interessi ed è finalizzato ad evitare da una parte che il condominio si ritrovi esposto a pagare costose penali per il sopraggiunto inadempimento e dall’altra che, comunque, i diritti del singolo condomino non vengano eccessivamente ed arbitrariamente compressi o, peggio, annullati, obbligando la ditta a fornire, nei limiti del possibile, un progetto adeguato alle esigenze del singolo.

Si rammenta inoltre che in un caso simile, dove tuttavia, l’ingresso di un passo carraio di un box auto era stato totalmente occluso dai ponteggi, un giudice civile aveva riconosciuto che al proprietario del box venisse pagata dal condominio un’indennità per tutto il periodo di inutilizzabilità del box.
In entrambi i casi, è bene evidenziarlo, affinchè i lavori prevalgano sul diritto del singolo è necessario che non sia possibile prevedere una collocazione dei ponteggi diversa rispetto a quella deliberata. Qualora, infatti, sia possibile installare i ponteggi in modo da non creare pregiudizio alla proprietà privata, ciò deve essere fatto senza possibilità di deroga.

Animali domestici: il cane ha diritto di entrare nei parchi

Con un recente provvedimento, il Tar Campania ha stabilito che il divieto assoluto di introdurre cani, anche se custoditi, nelle aree ricomprese nel centro storico ovvero dei parchi cittadini dedicati all’intrattenimento ludico dei bambini – pur se in ragione delle meritevoli ragioni di tutela dei cittadini in considerazione della circostanza che i cani vengono spesso lasciati senza guinzaglio e non ne vengono raccolte le deiezioni – risulta essere eccessivamente limitativa della libertà di circolazione delle persone ed è in tal modo posta in violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità.

Il Tar, infatti, ha chiarito che le esigenze di tutela dei cittadini e dello stato dei luoghi, risultano già compiutamente salvaguardate dalla disciplina vigente in materia, che impone di condurre i cani al guinzaglio e di rimuovere le eventuali deiezioni. E’ quindi onere dell’ l’Amministrazione Comunale adoperarsi fine di rendere cogenti tali misure mediante una efficace azione di controllo e di repressione.