SUPER BONUS 110%: Può il condomino opporsi ai lavori approvati?

Tematica certamente attuale è quella relativa al c.d. “Super bonus 110%” che fra proroghe e modifiche sta tenendo in ballo numerosi condominii.

Il Tribunale di Firenze ha avuto modo di pronunciarsi di recente sul caso di un condomino che voleva bloccare i lavori già approvati dall’assemblea condominiale perché, giunti al momento dell’installazione dei ponteggi, aveva appreso che la loro collocazione avrebbe ostacolato il suo utilizzo di un passo carraio relativo ad un magazzino di sua proprietà, necessario, peraltro, all’esercizio della sua attività lavorativa.

In questo contesto, il Tribunale di Firenze ha adottato una soluzione che si potrebbe definire “salomonica”, in quanto pur negando al singolo condomino la possibilità di bloccare i lavori già approvati, e preso atto che non vi era altro modo di collocare i ponteggi, ha riconosciuto il dovere per la ditta di provvedere al montaggio degli stessi in modo che si riducesse al minimo l’ingombro per il passaggio carraio e il libero utilizzo dello stesso.

Tale decisione trova il suo fondamento in un bilanciamento dei due distinti interessi ed è finalizzato ad evitare da una parte che il condominio si ritrovi esposto a pagare costose penali per il sopraggiunto inadempimento e dall’altra che, comunque, i diritti del singolo condomino non vengano eccessivamente ed arbitrariamente compressi o, peggio, annullati, obbligando la ditta a fornire, nei limiti del possibile, un progetto adeguato alle esigenze del singolo.

Si rammenta inoltre che in un caso simile, dove tuttavia, l’ingresso di un passo carraio di un box auto era stato totalmente occluso dai ponteggi, un giudice civile aveva riconosciuto che al proprietario del box venisse pagata dal condominio un’indennità per tutto il periodo di inutilizzabilità del box.
In entrambi i casi, è bene evidenziarlo, affinchè i lavori prevalgano sul diritto del singolo è necessario che non sia possibile prevedere una collocazione dei ponteggi diversa rispetto a quella deliberata. Qualora, infatti, sia possibile installare i ponteggi in modo da non creare pregiudizio alla proprietà privata, ciò deve essere fatto senza possibilità di deroga.