Guida in stato di ebrezza: anche la messa alla prova può salvare la patente

Fino ad oggi, la normativa consentiva di ottenere una riduzione sulla sanzione della sospensione della patente prevista in caso di guida in stato di ebrezza solo in caso di sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità, un istituto speciale previsto appositamente dalla normativa sulla guida in stato di ebrezza.

Le sentenze in questione invece hanno decretato che anche scegliendo l’istituto della c.d. “messa alla prova” (che di fatto prevede sempre lavori di pubblica utilità, volontariato e, anzi, addirittura un ristoro dei danni) debbano essere garantiti agli indagati/imputati alcuni benefici.

Da una parte, infatti, la Corte di Cassazione ha stabilito che non può essere il giudice penale a disporre la sospensione della patente quando il trasgressore si è regolarmente e positivamente sottoposto al programma di messa alla prova, in quanto tale compito, avendo natura amministrativa, spetta, in un secondo momento, al Prefetto. Ciò in quanto con la messa alla prova il giudice, di fatto, non compie alcun accertamento di responsabilità

Dall’altra, la Corte Costituzionale ha censurato la normativa nella parte in cui non consente al Prefetto, in caso di esito positivo della messa alla prova, di applicare “il premio” della riduzione della metà del periodo di sospensione della patente da applicarsi (beneficio che, fino ad oggi, era riservato solo a chi poteva aderire all’istituto speciale dei lavori di pubblica utilità).

Unico limite che ancora permane è il caso in cui, oltre a guidare sotto l’effetto di alcol, si provochi anche un qualsiasi incidente.